martedì, 22 Ottobre, 2024
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Gli artisti di strada e il diritto alla quiete

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Gennaro Esposito – avvocato – consigliere comunale – Napoli

Leggo su alcuni giornali cittadini della questione manifestata dagli artisti di strada, per lo più quelli che si esibiscono nell’arte del canto e della musica, che lamentano il divieto d’uso di amplificatori e percussioni, sancito dall’articolo 12 del vigente regolamento di Polizia e sicurezza urbana, approvato dal consiglio comunale il 5 dicembre 2022.

È bene ricordare che il divieto è stato il frutto di una lunga mediazione politica durata mesi di confronto in due commissioni consiliari ed in Consiglio, volta a contemperare il diritto all’arte libera con la vivibilità, tranquillità e riposo dei cittadini napoletani. Tale norma completa il previgente Regolamento per l’Arte di strada approvato dalla precedente amministrazione de Magistris, che aveva dimostrato di non essere, sotto questo aspetto, in grado di garantire i prevalenti diritti alla salute, alla vivibilità ed al riposo delle persone, seppure affermati come diritti di rango superiore.

Va, difatti, sottolineato che anche nel previgente regolamento degli artisti di strada si legge: “Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

È ammesso l’uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica. In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, recata dall’articolo 13, comma 3, della normativa di attuazione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli”.

Ebbene, tale disposizione ha trovato sempre il limite della incapacità delle forze di polizia di misurare i decibel emessi, non essendo gli agenti muniti di fonometro, il cui uso tra l’altro richiede una precipua formazione.

Il risultato è stato che in piazza San Domenico Maggiore, in piazza Dante, Piazza Bellini, in Largo Berlinguer ed in molte aree anche densamente abitate del centro storico, tutti hanno potuto fare quello che volevano, poiché anche altre parti del citato regolamento, che impongono limitazioni di spazi, orari e durata delle esibizioni, sono rimaste pressoché inattuate, con cittadini sempre “sull’orlo di una crisi di nervi”. Basti pensare che tuttora non si riesce neppure ad impedire ad un ormai famoso “artista di balcone”, di cantare e suonare con un potente amplificatore disturbando tutto il vicinato ed un istituto scolastico perfino durante le prove degli esami di Stato.

In sede di discussione del regolamento di polizia e sicurezza urbana, pertanto, ho avuto modo di illustrare la gravissima condizione in cui versano ampie fasce di popolazione, tormentate da ore ed ore di bonghi, tamburi, bassi e chitarre elettriche di vario genere e natura riuscendo ad ottenere, come risultato, il divieto di uso di amplificatori e strumenti a percussioni, riservando poi ad un provvedimento successivo la localizzazione di aree dove gli stessi sono consentiti.

Di questi giorni alcune presunte dichiarazioni dell’assessore De Jesu e dei consulenti del sindaco “per la musica”, Locoratolo e Tozzi, che mostrerebbero un’apertura alla revisione del divieto. Il tema è delicato e non credo che, per ingraziarsi il favore di un gruppo organizzato, si possano poi calpestare i diritti costituzionali di altri. In questi giorni pendono ancora i termini per le osservazioni al piano di azione di contrasto all’inquinamento acustico (2023/2024) di cui al D.Lgs 195/2005, adottato con delibera di giunta comunale n. 271 del 08.07.2024, che, a mio avviso, in modo non opportuno, da un lato trascura, tra le fonti di inquinamento acustico, quello proveniente dalla “movida” e dal turismo, o meglio, overtourism, dall’altro ci mostra che per oltre l’80% dei recettori esaminati si superano, anche con differenziali notevoli, i limiti acustici di legge.

Il che dovrebbe spingere l’amministrazione, piuttosto che valutare una eliminazione del citato divieto d’uso, ad adottare le misure urgenti previste dall’art. 9 della legge 447/1995. Il centro storico di Napoli ha una conformazione urbana costituita per lo più da vicoli che sono, come li definiscono gli studiosi di acustica, dei veri e propri canyon acustici, dove il rumore, infrangendosi sui palazzi, giunge fino agli ultimi piani rendendo la vita impossibile ad interi nuclei familiari.

Tali ultime considerazioni, per concludere, non sono prive di risvolto pratico, atteso che ormai la giurisprudenza di merito e, di recente, anche quella della Suprema Corte di Cassazione, applicando i principi di responsabilità e di tutela della salute e dell’ambiente, non esita a condannare i Comuni che si rendono di fatto latitanti nella tutela dei diritti costituzionali dei loro amministrati.

Fonte: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2024/08/26/news/gli_artisti_di_strada_e_il_diritto_alla_quiete-423463242/?rss

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